Sdoganamento e IVA

Come regola generale, tutte le merci provenienti dall’estero devono essere dichiarate in dogana e in linea di principio sono soggette all’IVA e ai dazi doganali. Si può fare a meno del trattamento doganale solo in caso di un’unione doganale.

Dall’entrata in vigore della revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20) il 1° gennaio 2019 le imprese di vendita per corrispondenza estere che spediscono invii in Svizzera sono state sottoposte a nuove disposizioni. Per ulteriori informazioni, in particolare per sapere se un commerciante online stabilito all’estero è assoggettato in Svizzera e se deve registrarsi come contribuente IVA, potete consultare il sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Nel traffico postale la dichiarazione doganale viene compilata da vettori come DHL, UPS o la Posta. Nel campo della spedizione, per gli invii pesanti e voluminosi (oltre 30 kg), è generalmente lo spedizioniere che se ne occupa. Le imprese di trasporto fatturano quindi le spese di sdoganamento al destinatario della spedizione.

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