Il blocco geografico, noto anche come «geo-blocking» o «geo-discriminazione», è una pratica che consiste nell’impedire a un consumatore di acquistare un prodotto o servizio da un sito web straniero per beneficiare di prezzi più bassi o per eludere il diritto d’autore. Consiste nel bloccare l’accesso ad alcuni siti internet a seconda della rete del Paese d’origine a cui appartiene l’indirizzo IP.
Il geo-blocking su Internet è vietato nell’Unione europea da dicembre 2018. In questo modo, tutti i consumatori europei, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo di residenza o di stabilimento, possono effettuare acquisti su qualsiasi sito web europeo.
Per quanto riguarda il diritto svizzero, dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l'art. 3a della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) riguardante la discriminazione nella vendita a distanza. Questa nuova disposizione dovrebbe permettere di proteggere i consumatori svizzeri da un trattamento differenziato, in particolare in termini di prezzo, dovuto ad esempio alla loro posizione geografica.
Il testo dell'art. 3a LCSl è il seguente:
1 Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento:
a. applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie;
b. gli blocca o limita l’accesso a un portale in linea; o
c. lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente.
2 La disposizione di cui al capoverso 1 non si applica ai servizi non economici d’interesse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d’azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d’azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all’esercizio dell’autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari nominati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.