Indicazione dei prezzi

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) si applica anche al commercio elettronico.

L’offerta online deve indicare il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al dettaglio). Il principio applicabile è l’indicazione del prezzo totale. Quindi, le tasse pubbliche, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo inglobabili nei prezzi al minuto devono già essere inclusi nel prezzo indicato (art. 4 cpv. 1 OIP). Per le merci misurabili deve essere indicato anche il prezzo unitario (art. 5 e 6 OIP).

I supplementi facoltativi devono essere elencati separatamente. Si tratta di servizi che non sono né obbligatori né essenziali per l’acquisto dei beni; in altre parole, il consumatore è libero di accettarli o meno. Il supplemento legato all’uso di un metodo di pagamento specifico è considerato un supplemento di prezzo opzionale, a condizione che in Svizzera esista un altro metodo di pagamento gratuito comunemente utilizzato.

Le informazioni sui prezzi e altri costi, nonché le indicazioni di costi aggiuntivi, come i costi di spedizione, devono essere visualizzate nello shop online direttamente accanto al prodotto in vendita.

Gli esercenti elettronici stabiliti all’estero, ma che non hanno una filiale in Svizzera, rientrano nell’ambito di applicazione dell’LCD e dell’OIP se il loro sito web si rivolge chiaramente ai consumatori svizzeri (ad es. con un dominio «.ch» o un dominio «.de», «.at», «.fr», «.it»,«.com», ecc. particolarmente orientato ai clienti svizzeri).

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) si applica anche al commercio elettronico.

L’offerta online deve indicare il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al dettaglio). Il principio applicabile è l’indicazione del prezzo totale. Quindi, le tasse pubbliche, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo inglobabili nei prezzi al minuto devono già essere inclusi nel prezzo indicato (art. 4 cpv. 1 OIP). Per le merci misurabili deve essere indicato anche il prezzo unitario (art. 5 e 6 OIP).

I supplementi facoltativi devono essere elencati separatamente. Si tratta di servizi che non sono né obbligatori né essenziali per l’acquisto dei beni; in altre parole, il consumatore è libero di accettarli o meno. Il supplemento legato all’uso di un metodo di pagamento specifico è considerato un supplemento di prezzo opzionale, a condizione che in Svizzera esista un altro metodo di pagamento gratuito comunemente utilizzato.

Le informazioni sui prezzi e altri costi, nonché le indicazioni di costi aggiuntivi, come i costi di spedizione, devono essere visualizzate nello shop online direttamente accanto al prodotto in vendita.

Gli esercenti elettronici stabiliti all’estero, ma che non hanno una filiale in Svizzera, rientrano nell’ambito di applicazione dell’LCD e dell’OIP se il loro sito web si rivolge chiaramente ai consumatori svizzeri (ad es. con un dominio «.ch» o un dominio «.de», «.at», «.fr», «.it»,«.com», ecc. particolarmente orientato ai clienti svizzeri).

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home/ausland/preis.html