Foro competente e diritto applicabile

Per quanto riguarda il foro competente, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug; RS 0.275.12) offre ai consumatori vincolati da un contratto con un fornitore avente la sede legale o uno stabilimento nell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia la possibilità di adire il tribunale del proprio luogo di domicilio o il tribunale del luogo in cui il fornitore ha la sede legale o lo stabilimento (art. 16 CLug). Per l’applicazione di questa disposizione, l’attività del fornitore deve essere mirata per lo Stato in cui è domiciliato il consumatore. Questa condizione è soddisfatta in particolare quando il sito web attesta la natura transfrontaliera dell’attività del fornitore (nome di dominio, riconoscimento internazionale, valuta, lingua, ecc.). In caso di vendite rateali o di operazioni di credito, queste regole si applicano anche se l’attività non riguarda lo Stato di domicilio del consumatore.

Se la Convenzione di Lugano non è applicabile, si fa riferimento alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291). Ai sensi della LDIP, il fornitore può rivolgersi al consumatore nel suo Stato di domicilio in diversi modi: facendo pubblicità in tale Stato, presentando un’offerta che invita il consumatore a recarsi all’estero o concludendo il contratto in tale Stato. Se una di queste condizioni è soddisfatta, il consumatore può agire contro il fornitore, a sua scelta, davanti al tribunale del suo domicilio o della sua dimora abituale, o al tribunale del domicilio o, se non ha domicilio, della dimora abituale del fornitore.

Va osservato che la LDIP definisce i contratti stipulati con i consumatori come contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all’uso personale o familiare del consumatore e non connessa con l’attività professionale o commerciale del consumatore.

Se il contratto non riguarda una prestazione di consumo corrente, è possibile adire il tribunale del luogo di esecuzione del contratto o il tribunale del luogo di dimora del convenuto, a condizione che le parti non si siano accordate su un altro foro.

Se il caso ha portata internazionale, l’articolo 120 LDIP prevede che il diritto applicabile sia quello dello Stato di dimora abituale del consumatore.

In assenza di un contratto concluso con un consumatore, il diritto applicabile è generalmente la legge dello Stato in cui è domiciliato il prestatore di servizi (art. 116 LDIP); esso può anche essere scelta dalle parti (ad es. nelle condizioni generali).

È possibile trovare informazioni sulle norme applicabili nell’Unione europea cliccando sul seguente link: eYouGuide

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home/ausland/gerichtsstand.html