Identità del venditore

L’articolo 3 capoverso 1 lettera s della legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) impone a chiunque offra beni, opere o servizi attraverso il commercio elettronico l’obbligo di:

  • indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica,
  • indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,
  • mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione,
  • confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente.

L’assenza di queste note legali, in particolare di quelle relative all’identità del venditore può indicare che è meglio evitare di stipulare un contratto con quest’ultimo. Attenzione: i siti con il dominio «.ch» non sono per forza di venditori svizzeri.

Leggete i commenti relativi al venditore sui forum di discussione e, se si tratta di un’azienda svizzera, controllate che sia iscritta nel registro svizzero di commercio.

I negozi online che soddisfano determinati criteri di sicurezza possono fregiarsi del marchio di qualità dell’Associazione svizzera di vendita a distanza (ASVAD) o di Trusted Shops. Acquistate preferibilmente dai negozi che possiedono questi certificati.

La comparsa del drop shipping aggiunge la sua parte di incertezze. Il «drop shipper» si arricchisce rivendendo un prodotto a un prezzo più alto, senza apportare alcun valore aggiunto, e senza dover sostenere i costi di deposito, dato che non possiede un magazzino. Spesso mette in vendita prodotti provenienti dalla Cina che comportano vari rischi: non conformità con la legislazione svizzera, contraffazione, scarsa qualità, ritardi nella consegna, ecc...

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home/ausland/identitaet.html