Problemi di consegna

Se il venditore non adempie la sua parte del contratto, l’articolo 102 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO; RS 220) prevede che l’acquirente lo contatti oralmente o per iscritto. È inutile interpellare il venditore se il giorno dell’esecuzione è stato determinato di comune accordo. Dopo aver contattato il venditore, l’acquirente deve fissare un termine adeguato per l’esecuzione da parte del venditore. Se la prestazione non è stata fornita entro tale termine, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO). A tal fine deve quindi informare immediatamente il venditore.

 

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