Accettazione dell’offerta

Tenete sempre presente che un contratto può essere stipulato anche prima di aver inserito i dati relativi alla modalità di pagamento (ad es. cliccando sul pulsante «Acquista»). Leggete quindi attentamente le varie caselle che contrassegnate prima di effettuare l’ordine e verificate l’esattezza delle indicazioni contenute nel riepilogo dell’acquisto.

L’articolo 7 capoverso 3 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO; RS 220) stabilisce che l’esposizione di merci con indicazione dei prezzi vale come proposta. In altre parole, l’acquirente che ha accettato la proposta ha il diritto di ottenere le merci acquistate come gli sono state proposte. L’articolo 7 capoverso 3 CO è stato redatto per il commercio tradizionale; la sua applicazione nel commercio elettronico è soggetta a interpretazione. Secondo l’opinione della maggioranza, la pubblicazione di un catalogo su Internet, anche se interattivo, non costituisce in linea di principio una proposta che porta alla conclusione del contratto se è accettata dall’acquirente. Essa è disciplinata dall’articolo 7 capoverso 2 CO ed è considerata come un invito del venditore all’acquirente a fare una proposta. Pertanto, per la conclusione del contratto sono necessarie una proposta dell’acquirente e l’accettazione del venditore. Invece, la vendita di programmi per computer (software) o di informazioni (quotazioni di borsa, articoli di giornale) che possono essere scaricati immediatamente e pagati dall’acquirente è considerata una proposta ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 CO.

I tribunali non si sono ancora pronunciati su tali questioni. In ogni singolo caso devono essere prese in considerazione le circostanze specifiche del rapporto commerciale e la sua forma.

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home/vertragsabschluss/annahme.html