Obblighi del venditore

I negozi online sono soggetti alle stesse disposizioni di legge dei negozi tradizionali, contenute principalmente nel Codice svizzero delle obbligazioni (CO; RS 220), art. 184 e segg. Il commercio elettronico è coperto anche da una disposizione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).

L’articolo 3 capoverso 1 lettera s LCSl impone i seguenti obblighi a chiunque offra merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico:

  • indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica;
  • indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto;
  • mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione;
  • confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente.

Assicuratevi che tali obblighi siano rispettati e conservate una copia di tutta la corrispondenza che avete scambiato con il venditore, in particolare i messaggi di conferma ricevuti. Questa corrispondenza può essere molto utile in caso di problemi dopo l’acquisto. Si raccomanda inoltre di conservare (salvare) una copia delle condizioni generali in vigore al momento dell’acquisto.

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home/vertragsabschluss/pflichten.html