È definita difettosa la merce che non presenta le caratteristiche promesse o che è naturale aspettarsi (art. 197 segg. Codice delle obbligazioni, CO). Al fine di poter far valere i propri diritti secondo quando sancito dalla legge, è indispensabile notificare immediatamente i difetti riscontrati al venditore (meglio se per scritto). Per i diritti in caso di garanzia vedi "Termine e diritti di garanzia".
Gli Art. 197ss CO non sono tuttavia di carattere vincolante. Il venditore ha quindi la possibilità di modificare, per mezzo delle condizioni generali, i diritti di cui l'acquirente dispone secondo la legge. Se esistono delle condizioni generali, esse sono quindi determinanti per sapere quali sono i diritti dell'acquirente in caso di merce difettosa.
Vedi anche: "Contraffazioni e truffe" e "Cosa fare se si è acquistato un prodotto contraffatto?"