Sono considerate minorenni le persone che non hanno ancora compiuto 18 anni. Secondo l'art. 19 del Codice civile svizzero (CC), i negozi giuridici conclusi da minorenni e da interdetti capaci di discernimento non sono validi senza il consenso del loro rappresentante legale (di regola i genitori). Il consenso del rappresentante legale può essere dato prima, durante o dopo la contrattazione.
I figli ottengono un esercizio dei diritti allargato nel quadro della sostanza che spetta loro (paghetta, provento dal lavoro).