Foro competente e diritto applicabile, in particolare in caso di e-commerce transfrontaliero

Per quel che riguarda il foro, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug), applicabile a qualsiasi contratto concluso con un fornitore domiciliato nell'Unione Europea, in Islanda o in Norvegia, prevede che il consumatore possa scegliere di proporre un'azione nel luogo del suo domicilio o in quello del fornitore (art. 16 CLug). Il presupposto è che il fornitore orienti la sua attività allo Stato di domicilio del consumatore. Questo è il caso se degli indizi su un sito internet mostrano che il fornitore esercita un'attività al di là delle sue frontiere (dominio, riconoscimento internazionale, etc.)

Laddove non sia applicabile la convenzione di Lugano, è determinante la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Quest'ultima si basa sul concetto di consumatore passivo: il fornitore deve rivolgersi al consumatore nel suo Stato di domicilio: o conclude il contratto in tale territorio, oppure fa della pubblicità o un'offerta che spingono il consumatore a recarsi all'estero per concludere il contratto. In tal caso il consumatore può agire nel luogo del suo domicilio o in quello del fornitore (art. 114 LDIP).

Secondo l'articolo 120 LDIP, il diritto applicabile è quello dello Stato di dimora abituale del consumatore.

Si ricorda infine una particolarità della LDIP: secondo questa legge, un contratto con consumatori è limitato alle prestazioni di consumo corrente (art. 120 LDIP).

Troverà informazioni sulle regole vigenti nell'Unione europea qui : eYouGuide
 

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https://www.e-commerce-guide.admin.ch/content/ecommerce/it/home-alt/onlinekauf/vertragsabschluss/gerichtsstand.html