Difetti della cosa

Secondo l’articolo 197 e seguenti del Codice svizzero delle obbligazioni (CO; RS 220), sono considerati difettosi gli oggetti che non possiedono le qualità promesse o attese. Per far valere i suoi diritti, è necessario che l’acquirente comunichi immediatamente al venditore (di preferenza per iscritto) i difetti riscontrati.

In caso di difetto della cosa, la legge offre all’acquirente diverse possibilità: chiedere la risoluzione della vendita (art. 205 CO), una riduzione del prezzo di acquisto (art. 205 CO) o la sostituzione dell’oggetto difettoso (art. 206 CO). L’articolo 210 CO fissa a 2 anni il termine di prescrizione delle azioni di garanzia del consumatore per i difetti della merce. Questo periodo è di 5 anni per gli immobili o gli oggetti incorporati in un edificio. Il periodo legale di garanzia non può essere ridotto dal venditore nei contratti di consumo (B2C). La vendita di articoli di seconda mano è un’eccezione. In questo caso il termine può essere ridotto ad un minimo di un anno.

Gli articoli 197 e seguenti CO, tuttavia, non sono vincolanti (ad eccezione dei termini, cfr. art. 210 cpv. 4 CO). Il venditore ha quindi la possibilità di modificare, mediante le condizioni generali, i diritti di cui dispone l’acquirente ai sensi di legge. Se esistono condizioni generali, queste ultime determinano quali sono i diritti dell’acquirente in caso di difetto del bene acquistato.

Si veda anche la sezione Contraffazioni.

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